TARSU
A chi rivolgersi:
UFFICIO TRIBUTI - COMUNE DI CECIMA
tel. 0383/59144

E´ una tassa dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali (es: cortili) e delle aree verdi (es: giardini).
La tassa viene applicata secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e con l´osservanza delle prescrizioni e dei criteri del regolamento comunale.
A partire dall´anno 2007, la riscossione della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) del Comune di Cecima viene gestita direttamente.
Tutti i versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente sul conto corrente postale n° 80946635 intestato a: COMUNE DI CECIMA SERVIZIO RISCOSSIONE TARSU, secondo le scadenze indicate negli avvisi di pagamento che verranno recapitati al domicilio dei contribuenti.
Non saranno riconosciuti validi i pagamenti effettuati sul vecchio C/C intestato al concessionario ESATRI Esazione Tributi S.p.A.
La tassa, dovuta per l´anno solare e decorrente dal primo giorno del bimestre successivo all´occupazione dei locali, è determinata sulla base della superficie occupata o detenuta dai soggetti denuncianti, secondo la classificazione di categoria.
E´ prevista una riduzione pari al 30% della tariffa unitaria, per il contribuente che ne faccia richiesta, se dichiara di essere unico occupante dell´abitazione. Tale riduzione viene applicata a partire dall´anno successivo a quello della denuncia.
In applicazione all´art. 67 D.Lgs. 507/93 sono stabilite le seguenti agevolazioni:
a) esenzione totale per le abitazioni occupate da persone in condizioni socio economiche particolarmente disagiate, attestate dal settore servizi sociali.
b) esenzione totale per locali delle associazioni senza fini di lucro.
Per l´omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione, si applicano le sanzioni previste dalla disciplina in materia.
Le denunce dei locali e delle aree tassabili, sia per denuncia originaria, sia per variazione (es: cambio di residenza, ragione sociale, ecc.), sia per richiesta di riduzione, possono essere assolte entro il 20 gennaio successivo all´occupazione dei locali e/o delle aree, sottoscrivendo apposito modulo disponibile presso l´Ufficio Tributi e sul sito internet del Comune.

ALLEGATI